20/07/2017
Un’importante decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, per la precisione Alice v. CLS Bank del 2014, aiuta a capire l’approccio da tenere relativamente ai brevetti USA in materia che si “avvicina” a:
ovvero materia esplicitamente esclusa dalla brevettabilità in USA.
Si evidenzia che in USA il software non è esplicitamente escluso dalla brevettabilità come invece difronte all’Ufficio Brevetti Europeo.
Partendo dall’esclusione dalla brevettabilità delle idee astratte, Alice sentenzia che un trovato deve presentare un qualcosa di significativo in più (“Significally more”) di una idea astratta.
Se l’innovazione comporta un miglioramento in un campo tecnologico, non si tratta di una idea astratta e quindi è materia brevettabile.
Una più efficiente organizzazione delle informazioni in un PC può essere brevettabile.
In un’ancora più recente decisione (Enfish vs Microsoft, Fed. Cir. 2016) è stata riconosciuta la brevettabilità di un metodo di riconoscimento facciale. In sostanza una materia brevettabile deve comportare un vantaggio “distinguibile” (Smartflash, marzo 2017).
Rispetto alla posizione dell’Ufficio Brevetti Europeo, è più facile ottenere la concessione di brevetti laddove non c’è un evidente vantaggio tecnico.
E’ sufficiente che ci sia utilità, un vantaggio verificabile concretamente.
Da questa impostazione della legge US deriva la brevettabilità dei Business Method, vietata in Europa, ma permessa anche in Giappone e da poco anche in Cina.
Ulteriori informazioni sulla decisione Alice v. CLS Bank si possono trovare presso: