SOLITAMENTE SI PARTE DA QUI... Possono essere depositati come marchi d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, come le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche. Ciò premesso, per essere validamente registrabile un marchio deve presentare i requisiti della novità e originalità: in altri termini, non deve essere confondibile con altro marchio o segno distintivo già esistente sul mercato, non deve consistere in una parola di uso comune e non deve essere descrittivo del prodotto contraddistinto, della sua natura e qualità o della sua provenienza geografica.
In Italia, il marchio dura 10 anni dalla data di deposito ed è successivamente rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. La domanda di registrazione è presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i prodotti e/o servizi di una o più delle classi della Classificazione Internazionale di Nizza utilizzata allo scopo.
A seguito della ratifica del Protocollo di Madrid, sono previste importanti novità nell'ambito del procedimento amministrativo di esame e concessione dei marchi; fra gli aspetti principali della nuova procedura segnaliamo:
a) l'effettuazione da parte dell'Ufficio Italiano di un esame sostanziale, oltre che formale, delle nuove domande di marchio depositate in Italia nonché delle registrazioni internazionali designanti l'Italia;
b) la pubblicazione delle domande di marchio;
c) la facoltà per terzi interessati di presentare osservazioni;
d) l'avvio di un procedimento amministrativo di opposizione.