QUANDO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DIVENTA OGGETTO DI STRUMENTO ECONOMICO INDIRETTO...I brevetti per invenzione industriale, i modelli di utilità, i disegni e i marchi d'impresa fanno parte del patrimonio dell'azienda e come tali possono essere venduti o ceduti ad altro titolo a terzi, da soli o unitamente all'azienda o ramo di azienda, nonché essere oggetto di rinuncia (contratti di cessione o licenza).
Inoltre, i diritti di proprietà industriale possono essere oggetto di licenze d'uso esclusive o non esclusive o di altri contratti atipici, quali i contratti di merchandising e franchising.
I diritti di proprietà industriale possono inoltre essere oggetto di accordi di coesistenza.
In Italia, gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi e brevetti nazionali, così come gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinunzia relativi ai diritti predetti e le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti citati, debbono essere trascritti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'effetto dichiarativo di questa trascrizione consente al trascrivente di prevalere nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto.
Anche i cambiamenti di nome e di indirizzo del titolare di un brevetto o di un marchio debbono essere annotati nel rispettivo registro.